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SERVIZI TECNICI

Approfondimento sulla sorveglianza sanitaria

Quando è prevista la  sorveglianza sanitaria e  Per quali mansioni ? 

► Lavorazioni che espongono a movimentazione manuale di  carichi (spostano e sollevano  pesi, torsioni del busto e piegamenti).
Esempio: 

- pizzaiolo- cuoco – informatore – cameriere – panettiere – banconiera – pasticciere - cassiera - trasportatore di generi alimentari

e tutti quei mestieri che girano attorno a queste tipologie di attività. 

► Lavorazioni che espongono a  videoterminale (VDT): esposizione sistematica o abituale per 20 o più  ore settimanali (DLgs 81/2008). [ I video terminalisti hanno diritto a pause: nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale ] .


► Lavorazioni che espongono a valori di rumore superiori al valore d’azione, maggiore di >85 dBA (DLgs 81/2008). 

Nel caso di lavoratori minorenni l’obbligo inizia per esposizioni superiori a 80 

dBA (DLgs 262/2000). 


► Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d’azione (sistema mano-braccio valore d’azione giornaliero fissato a 2.5m/s2, corpo intero valore d’azione giornaliero fissato a 0.5m/s2. (DLgs 81/2008).

 

► Lavorazioni che espongono a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali (DLgs 81/2008).

► Lavorazioni che espongono  a microclima (DLgs 81/2008).

Esempi sui fattori di rischio più frequenti :→ aria troppo secca→ sbalzi termici eccessivi tra la temperatura esterna ed interna→ correnti d’aria.


► Lavorazioni che espongono ad atmosfere esplosive (DLgs 81/2008).

► Lavorazioni che espongono a rischio chimico: obbligatoria la valutazione della natura del rischio, che NON deve essere 

classificato moderato (DLgs 81/2008).

► Lavorazioni che espongono a rischi cancerogeni e mutageni (DLgs 155/2007, 

DLgs 81/2008).

► Lavorazioni che espongono ad amianto (DPR 1124/65, DLgs 81/2008).

► Lavorazioni che espongono a rischio biologico (DLgs 81/2008).
Esempio:sono esposti al rischio biologico tutti gli operatori sanitari e non, a cui attività comporta un contatto per via aerea o mediante goccioline.

► Lavoro notturno (DLgs 66/2003, DLgs 213/2004, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n°8)

► Lavorazioni che espongono al rischio di silicosi ed asbestosi (DPR 1124/65)

► Lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti (DLgs 230/1995)

Esempio:per radiazione si intende l’energia che si propaga nello spazio senza trasporto apprezzabile di materia.

► Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi: Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”, relativa intesa Stato, Regioni e Province autonome 

di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006 e DLgs 81/2008 art 41 c.4; DPR 309/90 “T.U. stupefacenti e sostanze psicotrope” e relativa intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 30/10/2007.

 La sorveglianza sanitaria comprende :

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. 

Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. 

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue 

condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

f) visita medica preventiva in fase preassuntiva; ( ti consiglio questa soluzione, sai con certezza che la persona che stai assumendo è 

idonea alla mansione ) 

g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

► Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche , esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:


a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea opermanente, con prescrizioni olimitazioni; 

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.